Nell’ADR 2013 alla fine del punto 7.5.7 “Movimentazione e stivaggio” viene esplicitato che le prescrizioni del paragrafo si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma EN 12195-1:2010.
Tale norma specifica i metodi di progettazione e di calcolo del fissaggio del carico sui veicoli stradali compreso il loro trasporto su navi o su rotaia.
La norma non si applica ai veicoli con peso uguale o minore di 3.500 kg.
Il fissaggio del carico consiste nell’equilibrare le forze di un carico mediante serraggio, bloccaggio e/o ancoraggio.
Il serraggio è utilizzata nel trasporto dei container, il bloccaggio è spesso combinato con dispositivi di ancoraggio.
I requisiti generali perché il trasporto avvenga in sicurezza sono:
- la somma delle forze in qualsiasi direzione è uguale a zero
- la somma dei momenti in qualsiasi piano è uguale a zero.
I dispositivi e accessori di fissaggio del carico, per esempio cunei, brache di tessuto in conformità alla EN 12195-2, catene di ancoraggio in conformità alla EN 12195-3 e funi di ancoraggio di acciaio in conformità EN 12195-4, devono sostenere longitudinalmente, trasversalmente e verticalmente le forze e i momenti che il dispositivo di ancoraggio e l’unità di carico sono progettati per sostenere.
Nella norma viene fatta una distinzione tra carichi stabili e carichi suscettibili di ribaltamento e vengono analizzati i seguenti metodi di fissaggio del carico:
- bloccaggio
- ancoraggio per attrito
- ancoraggio diretto (ancoraggio inclinato in direzione longitudinale o trasversale, ancoraggio diagonale, ancoraggio ad anello, ancoraggio elastico).