Esclusione delle “matrici materiali di riporto” dalla normativa dei rifiuti e delle terre e roccia da scavo

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Le disposizioni in materia ambientale dettate dall’art. 41 del Decreto Legge n.69 del 21/06/2013 (cd. Decreto Fare entrato in vigore il 22/06/2013) hanno determinato una modifica dei riferimenti al termine “suolo”, ampliando le esclusioni previste dall’art. 185 “Esclusioni dall’ambito di applicazione” del D.Lgs. 152/2006.

Questa importante modifica prevede che anche le “matrici materiali di riporto” (di cui all’All.2 del D.Lgs. 152/2006) costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri, rimangano escluse dal campo di applicazione della normativa “rifiuti”.

Dal punto di vista applicativo, la norma specifica che ai fini di tale esclusione, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del DM 5 febbraio 1998, per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

Nel caso risultino non conformi ai limiti del test di cessione le matrici sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

Link: Dl 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (cd. “Decreto Fare”)