Con una deroga alla disciplina sulle terre e rocce da scavo il Governo ha snellito le disposizioni del regolamento di cui al DM 161/2012 prevedendo in sintesi che:
- Le disposizioni del DM 161/2012 si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell’esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) o a valutazione di impatto ambientale (VIA);
- In merito ai materiali da scavo prodotti dai cantieri in quantità inferiore a 6000 mc ritorna ad applicarsi l’art. 186 del D.Lgs. 152/2006, in precedenza abrogato.
La norma non precisa cosa deve essere applicato ai cantieri dove si producono terre e rocce in quantitativi maggiori di 6000 mc che non sono però oggetto di VIA o AIA. E’ opportuno attendere i chiarimenti o le modifiche che da quanto emerge, interverranno a breve.
Riferimenti normativi:
Art. 8-bis, comma 1 e 2, del Dl 43/2013 entrato in vigore il 26/6/2013 con la Legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge del Dl 43/2013 recante disposizioni urgenti di contrasto ad emergenze ambientali e a favore delle zone terremotate del maggio 2012).