Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L36 del 10 febbraio 2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/227 del 9 febbraio 2017, recante modifica dell’allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’ossido di bis(pentabromofenile).
Tale regolamento, che entra in vigore il 2 marzo 2017, inserisce nell’allegato XVII del Regolamento REACH la voce:
- 67. Ossido di bis(pentabromofenile) (decabromodifeniletere; decaBDE) N. CAS 1163-19-5 , N. CE 214-604-9
L’ossido di bis(pentabromofenile) («decaBDE») è ampiamente utilizzato come additivo ritardante di fiamma con applicazioni in molti settori diversi, in particolare per le materie plastiche e gli articoli tessili, ma anche per adesivi, sigillanti, rivestimenti e inchiostri.
Il 29 novembre 2012 il comitato degli Stati membri, ha classificato il decaBDE come sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica («PBT»), nonché molto persistente e molto bioaccumulabile («vPvB»), conformemente all’articolo 57, rispettivamente lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1907/2006.
Il 19 dicembre 2012 la sostanza è stata inserita nell’elenco delle sostanze candidate estremamente preoccupanti («SVHC») per un’eventuale inclusione nell’allegato XIV del regolamento REACH.