La notifica UFI (Unique Formula Identifier), in conformità con l’art. 45 del Regolamento n.1272/2008/CE (CLP) , è nata per l’esigenza di armonizzare negli stati dell’Unione Europea le informazioni utili per adottare misure di prevenzione e cura in caso di risposta a un’emergenza sanitaria. Le modalità di adempimento della notifica sono disciplinate dall’allegato VIII del Regolamento CLP (pubblicato nel Regolamento (UE) 2017/542).
La notifica UFI dovrà essere trasmessa per le miscele immesse sul mercato che sono classificate pericolose per i loro effetti sulla salute o per i loro effetti chimico/fisici da importatori o utilizzatori a valle, la notifica va trasmessa prima della commercializzazione.
La scadenza per inoltrare la notifica dipende da chi viene utilizzata la miscela:
- 1 gennaio 2020, per l’uso da parte dei consumatori
- 1 gennaio 2021, per l’uso professionale
- 1 gennaio 2024, per l’uso industriale
Le miscele, già notificata all’Istituto Superiore di Sanità, dovranno essere notificate entro il 1 gennaio 2025, a meno che non subiscano variazioni come: il cambio di identificatore del prodotto, modifica di classificazione o modifica di composizione; in questo caso devono essere notificate entro le scadenze sopra scritte in dipendenza dell’uso.
Ad ogni miscela dovrà essere associato in modo univoco il codice UFI, che è un codice a barre di 16 caratteri, che dovrà essere posto sull’etichetta delle miscele per cui è obbligatoria la notifica oppure sulla scheda di sicurezza per i prodotti non imballati.
La notifica è costituita da un dossier sulla miscela che dovrà avvenire esclusivamente attraverso un format armonizzato chiamato Poison Center Notification Format (PCN Format) che deve essere trasmesso in formato XML mediante il software IUCLID o attraverso il portale dell’ECHA.