L’Italia ha sottoscritto in data 08/02/2022 l’Accordo Multilaterale M343 che permette di utilizzare imballaggi non omologati per adesivi, pitture e materie simili alle pitture, inchiostri da stampa e materie simili agli inchiostri da stampa e resine in soluzioni che sono classificati pericolosi per l’ambiente, con UN 3082 materia pericolosa per l’ambiente, liquida, n.a.s., gruppo di imballaggio III, a causa della presenza dei seguenti biocidi, da soli o in combinazione, in concentrazione ≥ 0,025 %:
- 4,5-dichloro-2-octyl2H-isothiazol-3-one (DCOIT, CAS 64359-81-5)
- octhilinone (OIT, CAS 26530-20-1);
- zinc pyrithione (ZnPT, CAS 13463-41-7)
Queste merci pericolose possono essere trasportate in imballaggi di acciaio, di alluminio, altri metalli o di plastica non omologati, se trasportate in quantità ≤ 30 litri per imballaggio, nelle seguenti modalità:
- in carichi pallettizzati, in pallet box o altre unità di carico, ad es. singoli imballaggi collocati o impilati e fissati mediante reggetta, termoretraibile o fascia elastica o altro mezzo idoneo a un pallet;
- come imballaggi interni di imballaggi combinati con una massa netta massima dell’imballaggio combinato di 40 kg.
Tutte le altre pertinenti disposizioni dell’ADR devono essere applicate.
Il presente accordo è valido fino al 30 giugno 2023 per i trasporti nei territori dei Paesi contraenti dell’ADR, firmatari del presente accordo.