Autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti (art. 208 D. Lgs. n. 152/2006)
I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti pericolosi o non pericolosi devono presentare una domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.
L’autorizzazione contiene almeno i seguenti elementi:
- i tipi e i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
- i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti ed alla conformità dell’impianto al progetto approvato;
- le precauzioni da prendere in materia di sicurezza e igiene ambientale;
- la localizzazione dell’impianto da autorizzare;
- il metodo di trattamento e di recupero;
- le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito;
- le garanzie finanziarie richieste;
- la data di scadenza dell’autorizzazione;
- i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.
L’autorizzazione è concessa per un periodo di 10 anni ed è rinnovabile. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla regione almeno 180 giorni prima.