Le sostanze fabbricate o importate in quantità superiore a 1 tonnellata all’anno devono essere registrate presso l’ECHA (European Chemical Agency).
Entro il 1 giugno 2018 devono essere registrate:
- le sostanze fabbricate/importate ≥ 1 ton/anno
Sono già state registrate:
- le sostanze CMR cat. 1 o 2 fabbricate/importate ≥ 1 ton/anno
- le sostanze N R50/53 fabbricate/importate ≥ 100 ton/anno
- le sostanze fabbricate/importate ≥ 1000 ton/anno
- le sostanze fabbricate/importate ≥ 100 ton/anno
Le informazioni da fornire con la registrazione dipendono dai quantitativi prodotti o importati all’anno e sono indicate negli allegati del regolamento:
- 1 – 10 ton/anno → informazioni nell’allegato VII
- 10 – 100 ton/anno → informazioni nell’allegato VII e VIII
- > 1000 ton/anno → informazioni nell’allegato VII, VIII, IX e X
Per quanto riguarda i polimeri la registrazione deve essere presentata per le sostanze monomeriche se:
- il polimero contiene il 2% o più in peso/peso di tali sostanze monomeriche o altre sostanze in forma di unità monomeriche e sostanze chimicamente legate;
- il quantitativo totale di tali sostanze monomeriche o altre sostanze è pari ad almeno 1 tonnellata all’anno.
Le sostanze SVHC (Substances Very High Concern), classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, di categoria 1 o 2, secondo la direttiva 67/546/CE e persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), di cui all’allegato XIII, saranno pubblicate nell’allegato XIV e saranno soggette ad autorizzazione.
A decorrere dal 1 giugno 2011 le sostanze SVHC contenute negli articoli in concentrazione superiore a 0,1% in peso e prodotte o importate in quantitativi superiori a 1 tonnellata all’anno devono essere notificate all’Agenzia.
Candidate list