Novità dell’ADR 2013

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L’ADR 2013 è entrato in vigore il 1 gennaio 2013 e diventerà obbligatorio il 1 luglio 2013.

Le novità di rilievo presenti nell’aggiornamento 2013 dell’ADR sono le seguenti:

  • La proroga dell’utilizzo delle cisterne IMO (1, 2, 5 e 7), che non soddisfano le disposizioni dei capitoli 6.7 o 6.8, ma che sono state costruite e approvate prima del 1° gennaio 2003 conformemente alle disposizioni del Codice IMDG;
  • La definizione dell’ADR come norma prevalente quando vi è un qualsiasi tipo di conflitto tra una norma e le disposizioni dell’ADR;
  • La definizione dei recipienti a pressione di soccorso (leggi l’approfondimento);
  • Lo speditore deve fornire al trasportatore informazioni e dati sulle merci pericolose che deve spedire in una maniera tracciabile;
  • Le merci imballate in quantità limitate trasportate in quantità superiore a 8 ton sono soggette alla restrizione al trasporto nella Categoria di galleria E; ed inoltre è stato chiarito che quando si superano le 8 ton nell’automezzo non si può esporre il pannello arancione invece del marchio apposito a meno che il trasporto non sia in ADR per il trasporto di altre merci pericolose;
  • Nel capitolo della security vengono specificate le soglie di security per tutti i radionuclidi;
  • Nella classe 1 è stato inserito un nuovo paragrafo riguardante i criteri di esclusione della classe 1 e nel glossario è stata aggiunta la nuova definizione CARTUCCE A SALVE PER UTENSILI;
  • nella classe 2 sono stati definiti i prodotti chimici sotto pressione (leggi l’approfondimento);
  • nella classe 3 è stato aggiunto il codice di classificazione F3  Oggetti contenenti liquidi infiammabili;
  • nella classe 6.2 è stata aggiunta la seguente sezione riguardante il materiale o le attrezzature mediche;
  • nella classe 8 è stato aggiunto il codice di classificazione CT3 Oggetti che comprende l’UN 3506 MERCURIO CONTENUTO IN MANUFATTI;
  • sono state variate e introdotte numerose disposizioni speciali del capitolo 3.3;
  • molte istruzioni d’imballaggio del capitolo 4.1 sono variate e alcune nuove sono state introdotte;
  • sono state definite le dimensioni dell’iscrizione UN n.ONU sui colli;
  • sono stati definiti 2 nuovi numeri d’identificazione del pericolo: 28 gas corrosivo e 238 gas infiammabile corrosivo, necessari per i numeri ONU 3503 e 3505;
  • E’ stata aggiunta la nuova sezione 5.5.3 relativa alle disposizioni speciali da applicare ai colli, ai veicoli e ai container quando sono presenti materie che presentano un rischio d’asfissia utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento;
  • E’ stata definita la cassa 4N di metallo diverso dall’acciaio o dall’alluminio;
  • E’ stato ribadito che l’interno e l’esterno di un veicolo o container devono essere ispezionati prima del carico per assicurarsi che non sia presente alcun danneggiamento tale da compromettere la sua integrità o quella dei colli da caricare;
  • È stato aggiunto il punto 7.5.2.4 che proibisce il carico in comune di merci pericolose imballate in quantità limitate con qualsiasi tipo di materie ed oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4 e dei N. ONU 0161 e 0499;
  • Le prescrizioni del paragrafo che riguarda la movimentazione e lo stivaggio  si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma tecnica UNI EN 12195-1:2010 (Dispositivi di ancoraggio del carico su veicoli stradali),  (leggi l’approfondimento).