ADR: esenzione del consulente per speditori “occasionali”

Scritto

Nella nota Ministeriale 21 dicembre 2022, n. 40141 è stato definito che in Italia le esenzioni, disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, applicabili alle altre figure coinvolte nel trasporto, si applicano anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

Questa nota, comunque, è in palese contraddizione con il testo dell’ADR 2021 e 2023 e con il decreto sopracitato, che non prevedono la possibilità di esenzione dalla nomina del consulente ADR per gli speditori.

La nota ministeriale prevede che anche per gli speditori non sussiste l’obbligo di nominare il consulente ADR se:

  • le attività di spedizione riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
  • nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (merci o rifiuti di categoria di trasporto 3 o 4). Per l’applicazione di questa esenzione è previsto l’invio della comunicazione alla Motorizzazione all’inizio di ogni anno solare.

Rimane comunque l’obbligo per gli speditori e per tutti gli operatori coinvolti di rispettare le prescrizioni sancite dall’Accordo ADR, compreso l’obbligo di formazione del personale, anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza.