L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, già istituito dal Decreto Legislativo 22/97 ed attualmente disciplinato dall’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, comprende tutte le imprese che si occupano a titolo professionale delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione.
Le attività attualmente previste, per lo svolgimento delle quali è requisito fondamentale l’iscrizione all’Albo, sono suddivise nelle seguenti categorie:
- Categoria 1: Raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati
- Categoria 4: Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, prodotti da terzi
- Categoria 5: Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
- Categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti
- Categoria 9: Bonifica di siti
- Categoria 10: Bonifica di siti e beni contenenti amianto
Tutte le categorie sopra indicate vengono suddivise in classi in funzione del volume dell’attività svolta.
Le categorie 2 e 3 – originariamente previste per lo svolgimento dell’attività di trasporto rifiuti in procedura semplificata – sono state abrogate e per l’esercizio delle attività di trasporto si fa ora esclusivo riferimento alle categorie 4 e 5.
Anche le categorie 6 e 7 sono state abrogate.
L’iscrizione all’Albo deve essere rinnovata ogni 5 anni.
Sono, inoltre, previste alcune sezioni particolari per lo svolgimento delle seguenti attività:
- Raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e dei rifiuti pericolosi fino a 30 kg/lt giorno: sezione in cui devono obbligatoriamente effettuare una iscrizione “semplificata” i produttori iniziali di rifiuti che ne effettuino anche il trasporto (art. 212 co. 8 D Lgs. n. 152/06).
- Iscrizione in modalità semplificate per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature ai sensi del D.M. 8 marzo 2010, n. 65
- Iscrizione per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’articolo 194, comma 3, del D. Lgs 152/2006
- Iscrizione ai sensi dell’articolo 212, comma 12, del D. Lgs 152/2006. (SEZIONE NON ATTIVA)
Sono tenute ad iscriversi le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135