Controlli tecnici su strada e fissaggio del carico

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Il D.M. 19 maggio 2017, recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE, entra in vigore il 20 maggio 2018.

Il decreto riguarda le modalità con cui l’autorità competente deve fare i controlli tecnici sui veicoli e sulla fissazione del carico, non si applica ai veicoli di massa ≤ 3,5 tonnellate, e comprende i seguenti allegati:

  • L’allegato I dove è indicato il metodo di calcolo del rischio, che verrà applicato durante i controlli periodici e su strada. Il sistema di classificazione del rischio per le imprese interessate prenderà in considerazione:
    -numero di carenze,
    -gravità delle carenze,
    -numero dei controlli tecnici su strada o controlli tecnici periodici o controlli tecnici volontari,
    -fattore tempo.
    Le disposizioni riguardanti il sistema di classificazione del rischio entrano in vigore dal 20 maggio 2019.
  • L’allegato II dove sono indicati i metodi e i contenuti del controllo, con la relativa valutazione della carenza.
  • L’allegato III dove sono indicati i principi su cui ci si deve basare per il fissaggio del carico, l’elenco delle norme applicabili e una tabella con le carenze possibili e la relativa valutazione della carenza.
  • L’allegato IV che riporta un modello più dettagliato di relazione di controllo tecnico.
  • L’allegato V che riporta il modello per la relazione alla commissione.

L’ispezione sulla fissazione del carico, a norma dell’allegato III, mira ad accertare che il carico sia fissato in modo tale da non interferire con la guida sicura del veicolo o costituire una minaccia per la vita, la salute, le cose o l’ambiente.

I controlli possono essere effettuati per verificare che durante tutte le fasi di operazione del veicolo, comprese le situazioni di emergenza e le manovre di avvio in salita:

  • i carichi possano subire solo minimi cambiamenti di posizione gli uni rispetto agli altri e rispetto alle pareti e superfici del veicolo e
  • i carichi non possano fuoriuscire dal compartimento destinato alle merci o muoversi al di fuori della superficie di carico.

La fissazione del carico può essere effettuata conformemente ai principi e, se del caso, alle norme di cui all’allegato III, sezione I. Sono presenti anche delle Linee guida europee 2014 sulle migliori pratiche “Fissazione del carico per il trasporto su strada”.

D. M. 19/05/2017