Nell’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.41 del 15 aprile 2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.52 del 17 aprile 2020, sono state date indicazioni in materia di gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza da COVID-19.
I tempi e i volumi del deposito temporaneo dei rifiuti sono stati ampliati nel seguente modo:
- rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno semestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- i rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento quando i quantitativi in deposito raggiungono i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi; il limite temporale massimo di deposito non può avere durata superiore ai 18 mesi nel caso in cui i quantitativi descritti vengano non raggiunti nell’arco temporale di un anno.
I rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc), utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive, siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Tale ordinanza ha validità sei mesi a far data dal giorno di pubblicazione del presente atto, eventualmente prorogabile ai sensi di legge.