L’Italia ha aderito all’Accordo Multilaterale M287, che permette di applicare alcune deroghe al trasporto dei rifiuti in ADR.
Oltre alle deroghe che erano presenti nell’accordo M222, scaduto il 1 agosto 2015, l’accordo prevede:
- in deroga alla disposizione speciale 663, l’UN 3509 imballaggi dismessi, vuoti non ripuliti, può contenere residui, che rimangono nell’imballaggio dopo un adeguato scarico e che non possono essere rimossi senza uno sforzo maggiore;
- il trasporto alla rinfusa dell’UN 3509 imballaggi dismessi, vuoti non ripuliti, può essere effettuato applicandole disposizioni BK1 o VC1 invece delle BK2 o VC2, quindi, anche in contenitore o veicolo telonato;
- la misura transitoria 1.6.1.30, che permette di continuare ad usare le etichette non conformi a quelle dell’edizione 2015, si applica senza limite di tempo.
L’accordo è valido fino al 1 agosto 2020 e può essere applicato nei trasporti nazionali e nei trasporti internazionali in Austria, Liechtenstein e Repubblica Ceca.
Quando si applica l’accordo, si deve aggiungere nel documento di trasporto la seguente dicitura “Trasporto in conformità alle disposizione dell’1.5.1 ADR (M287)”