Studio Carbas fornisce alle aziende soggette alle prescrizioni del D. Lgs. n.35 del 27/01/2010, l’adempimento del ruolo di Consulente per la Sicurezza dei trasporti delle Merci Pericolose per la modalità di trasporto stradale (ADR), ferroviaria (RID) per le classi di pericolo 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9.
Studio Carbas fornisce la consulenza gratuita alle aziende che vogliono verificare se sono soggette all’obbligo di nominare il consulente per il trasporto delle merci pericolose ADR-RID.
Riferimento normativo: D.Lgs. n.35 del 27/01/2010
Non sono soggette all’obbligo di nominare il consulente le aziende che effettuano:
- solo operazioni di scarico o ricevimento di merci pericolose;
- operazioni di spedizione, carico e/o trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate, cap. 3.4 ADR;
- operazioni di spedizione, carico e/o trasporto di merci pericolose in esenzione parziale secondo la sezione 1.1.3.6 ADR;
- operazioni di spedizione, carico e/o trasporto di merci pericolose non a titolo di attività principale od accessoria all’impresa, ma in modo occasionale, nelle modalità descritte dal DM 04/07/2000.
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