Novità sull’obbligo della nomina del consulente ADR/RID

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Dal 1 gennaio 2023 le aziende che effettuano operazioni di spedizione di merci pericolose o di rifiuti pericolosi devono nominare il consulente ADR/RID per qualsiasi quantità o frequenza di spedizione.

Questa novità era stata introdotta nell’aggiornamento del 2019 dell’accordo ADR, lasciando alle aziende un periodo di 4 anni per adeguarsi.

Secondo l’ADR e il RID lo speditore è l’azienda che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi, di fatto è il mittente di una merce, il produttore/detentore di un rifiuto o lo spedizioniere.

La figura dello speditore non è presente nelle attuali norme nazionali che disciplinano le esenzioni dalla nomina del consulente ADR/RID, per cui tutte le aziende che effettuano operazioni di spedizioni di merci pericolose o di rifiuti pericolosi soggetti alla normativa ADR/RID dovranno nominare il consulente.

Rimangono esentate dalla nomina del consulente ADR/RID le aziende che effettuano solo operazioni di carico e/o trasporto in conformità con le seguenti esenzioni:

  • esenzione per imballaggio in quantità limitate – cap. 3.4
  • esenzione per ridotta quantità nell’unità di trasporto (esenzione parziale) – sezione 1.1.3.6
  • esenzione per il numero limitato di operazioni: 24 operazioni/anno, 3 operazioni/mese, 180 ton/anno – D.M. 4 luglio 2000

L’attività di solo scarico di merci pericolose è esentata grazie alla circolare A26 del 14/11/2000.

I professionisti di Carbas offrono servizi di consulenza sul trasporto delle merci pericolose e sono a disposizione per verificare se sussiste l’obbligo di nominare il consulente ADR/RID o se si può usufruire delle esenzioni previste.