Nuova circolare esenzione consulente ADR

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È stata pubblicata la circolare prot. 13921 del 14/05/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha per oggetto “Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR”.

Viene specificato che:

  • nel conteggio delle spedizioni di merci in colli, mensili e annuali, previsto all’art. 4 non devono essere considerate le spedizioni di merci pericolose di categoria di trasporto 4;
  • il conteggio delle operazioni si esegue per anno solare (gennaio a dicembre) e deve essere svolto per singola sede;
  • nel caso in cui un’impresa svolta più attività (ad esempio: imballaggio, carico e spedizione) un’operazione corrisponde all’insieme delle operazioni svolte per la spedizione di un’unità di trasporto;
  • Se una spedizione di più colli è accompagnata da più documenti di trasporto, deve essere considerata un’operazione se i colli sono caricati su un’unica unità di trasporto;
  • per rientrare nell’esenzione dalla nomina del consulente non è necessario che il trasporto venga eseguito in regime di esenzione 1.1.3.6, ma è sufficiente che la spedizione sia conforme i limiti previsti dall’1.1.3.6.

Chiarisce che le imprese che possono usufruire dell’esenzione per esclusione dall’applicazione della norma sono le imprese:

  • destinatarie di merci pericolose in colli che scaricano con mezzi e personale proprio
  • destinatarie di merci pericolose in colli che delegano l’attività di scarico
  • destinatarie di merci pericolose in cisterna, oppure alla rinfusa, che delegano l’attività di

E che, invece, devono nominare il consulente per la sicurezza, (a meno che non rientrino nelle esenzioni previste all’art. 5 del D.M. 7 agosto 2024), le imprese:

  • destinatarie di merci pericolose in cisterna, oppure alla rinfusa, che svuotano con mezzi e personale proprio;

Si deduce, anche, che devono nominare il consulente per la sicurezza le imprese:

  • che svolgono attività di scarico di merci pericolose in colli per conto di terzi;
  • che svolgono attività di scarico di merci pericolose in cisterna, oppure alla rinfusa per conto di terzi;

a meno che non rispettino le esenzioni previste all’art. 4 o 5 del D.M. 7 agosto 2024.

Circolare n. 13921 del 14/05/2024 – esenzione consulente ADR