E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto, il decreto 3 giugno 2014 n. 120, contenente il nuovo regolamento dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
La nuova disciplina, che abroga l’attuale regolamento contenuto nel DM 28 aprile 1998, n. 406, definisce le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali, i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, i termini e le modalità di iscrizione e i relativi diritti annuali.
Il nuovo regolamento – che entrerà in vigore a partire dal 7 settembre 2014 – contiene alcune rilevanti novità quali la nuova numerazione delle categorie di iscrizione, la conferma della modalità di trasmissione via telematica, i compiti e la formazione obbligatoria del Responsabile Tecnico, la ridefinizione degli importi dei lavori cantierabili e dei diritti annuali di iscrizione.
La numerazione delle categorie è stato così ridisegnata dal decreto:
- categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
- categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
- categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
- categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
- categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
- categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
- categoria 9: bonifica di siti;
- categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.
Al nuovo provvedimento dovranno fare seguito ulteriori precisazioni del Comitato Nazionale dell’Albo.