Nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 2016, n. 137 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 12 maggio 2016, n. 101 che comprende il regolamento recante l’individuazione delle modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123.
Le novità principali di questo decreto consistono nei seguenti obblighi:
- L’utilizzatore restituisce al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso per le finalità cui sono destinati.
- Il distributore di articoli pirotecnici raccoglie gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non più suscettibili di ulteriore uso per le finalità cui sono destinati ed i rifiuti derivanti dal loro utilizzo, consegnati dall’utilizzatore, assicurandone il deposito presso il proprio punto vendita, nel rispetto delle vigenti norme a tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità, ai fini del successivo trasporto presso gli impianti di smaltimento.
- Il fabbricante e l’importatore degli articoli pirotecnici assicurano, con oneri a proprio carico, il ritiro, il trasporto fino agli impianti di smaltimento di cui all’articolo 7 e lo smaltimento su tutto il territorio nazionale degli articoli pirotecnici restituiti dall’utilizzatore e dei rifiuti da pirotecnici, depositati presso tutti i punti di raccolta allo scopo predisposti.
- Il distributore ha anche l’obbligo di tenere uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello allegato, dal quale risultino l’indirizzo e i dati identificativi del consumatore che conferisce l’articolo o il rifiuto e la tipologia dello stesso. Nel caso di articoli scaduti nel predetto modello deve essere indicata anche la data di scadenza e il numero di registrazione.