Studio Carbas offre alle aziende la consulenza per:
- l’aggiornamento delle Schede Dati di Sicurezza in conformità con il Regolamento (UE) n. 2020/878 del 18 giugno 2020;
- la predisposizione dell’etichetta delle sostanze e miscele pericolose;
- la verifica se le schede di sicurezza dei prodotti acquistati sono a norma di legge.
La scheda di sicurezza deve essere fornita nella lingua ufficiale dello stato in cui la sostanza o la miscela viene immessa.
La scheda deve essere consegnata al destinatario della sostanza o della miscela entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.
Obbligo di fornitura della scheda dati di sicurezza
Un fornitore deve trasmettere la scheda di sicurezza di una sostanza o di una miscela al destinatario della sostanza/miscela quando:
- la sostanza o la miscela sono classificate come pericolose secondo la normativa vigente (Regolamento n.1272/2008);
- quando la sostanza è PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile);
- quando è inclusa nell’elenco delle sostanze candidate (candidate list) per motivi diversi dai precedenti.
Il fornitore deve consegnare la scheda di sicurezza su richiesta del destinatario quando la sostanza/miscela non è pericolosa, ma contiene:
- sostanze che presentano pericolosi per la salute o per l’ambiente in conc. ≥ 1% in peso (02% per i preparati gassosi);
- sostanze PBT o vPvB in conc. ≥ 0,1% in peso per preparati non gassosi;
- sostanze per le quali la normativa comunitaria fissa dei limiti di esposizione nel luogo di lavoro.