Le sanzioni previste per una non corretta trasmissione delle schede di sicurezza sono disciplinate dall’art. 10 del D.Lgs. n.133 del 14/09/2009 e sono molto pesanti.
Il fornitore di una sostanza o di una miscela che:
- non trasmette al destinatario la SDS in conformità alla normativa vigente o non la aggiorna nei casi previsti dall’art. 31 par.9 del Reach, viene punito con una sanzione amministrativa da 10.000,00 € a 60.000,00 €;
- non fornisce al destinatario la SDS in lingua italiana o che fornisce la SDS non datata o incompleta o inesatta, è punito con una sanzione amministrativa da 3.000,00 € a 18.000,00 €;
- non riporta i pertinenti scenari di esposizione in allegato alla SDS nei casi previsti, è punito con una sanzione amministrativa da 10.000,00 € a 60.000,00 €;
- pur non essendo tenuto a fornire la SDS, non trasmette le informazioni previste dall’art.32 (scheda informativa), è punito con una sanzione amministrativa da 10.000,00 € a 60.000,00 €;
- non comunica la presenza di sostanze SVHC negli articoli, è punito con una sanzione amministrativa da 3.000,00 € a 30.000,00 €.