Per le sostanze non pericolose e per le miscele non pericolose, che non contengono sostanze pericolosi o sostanze per le quali la normativa comunitaria fissa dei limiti di esposizione secondo il Regolamento 1907/2006/CE (Reach) non è obbligatorio fornire la scheda di sicurezza in conformità con le disposizioni dell’art.31, ma è sufficiente fornire delle informazioni di sicurezza secondo le indicazioni dell’art.32 del medesimo regolamento, che generalmente vengono trasmesse sotto forma di scheda informativa.
La scheda informativa, secondo l’art. 32 del Reach, deve contenere le seguenti informazioni:
- il numero o i numeri di registrazione, se disponibili, per le sostanze per le quali devono essere comunicate informazioni secondo i seguenti punti:
- se la sostanza è soggetta ad autorizzazione, precisazioni sulle eventuali autorizzazioni rilasciate o rifiutate a norma del titolo VII nella medesima catena d’approvvigionamento;
- precisazioni sulle eventuali restrizioni imposte a norma del titolo VIII del Reach;
- ogni altra informazione disponibile e pertinente sulla sostanza, necessaria per consentire l’identificazione e l’applicazione di misure appropriate di gestione dei rischi, incluse le condizioni specifiche derivanti dall’applicazione dell’allegato XI, punto 3.
Non è comunque vietato fornire le informazioni di sicurezza richieste nel formato previsto dalla scheda di sicurezza, ma per non creare confusione è preferibile non chiamare questo documento “Scheda di dati di sicurezza”, ma ad esempio “Scheda informativa”.